La Aldo Palmisano International srl svolge professionalmente l’attività di Mediatore Marittimo, mettendo al Vs. servizio la propria comprovata esperienza nel settore.
Al fine di garantire alla propria clientela trasparenza, affidabilità e chiarezza, la Aldo Palmisano International srl, attraverso la seguente informativa intende rendere noto le condizioni generali di mediazione che rappresentano i propri obblighi, le proprie responsabilità e le “regole del gioco”.
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti di mediazione fra le parti e si rivolgono a potenziali venditori ed acquirenti di unità nautiche che intendono avvalersi del supporto della Aldo Palmisano International srl.
INCARICO: L’incarico di mediazione sarà validamente assunto anche ove conferito verbalmente o per fatti concludenti.
PROVVIGIONE: Il “Mediatore” avrà diritto, quale corrispettivo per l’attività di mediazione da entrambe le parti (acquirente e venditore), ad una provvigione non inferiore al 2% (due %) più I.V.A./ esente I.V.A. del prezzo stabilito per la vendita, al momento della conclusione dell’affare. L’affare si intenderà concluso e quindi dovrà essere corrisposta la provvigione al momento della sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita avente per oggetto l’imbarcazione descritta nel conferimento di incarico, e comunque entro e non oltre la redazione dell’atto notarile.
Il “Mediatore” avrà diritto alla corresponsione di tale provvigione anche qualora la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita o dell’atto notarile avvenga da parte di un soggetto diverso rispetto a quello con cui sono state condotte le trattative, ma comunque allo stesso riconducibile.
Tale provvigione dovrà essere corrisposta, inoltre, anche qualora la conclusione dell’affare avvenga successivamente alla scadenza dell’eventuale conferimento di incarico sottoscritto, ma la stessa sia comunque conseguenza di una qualunque attività svolta dal “Mediatore”.
PER CHI VENDE: Con l’accettazione dell’ incarico di mediazione conferitogli dal venditore il “Mediatore” si obbliga a:
a) promuovere la vendita, utilizzando gli strumenti, anche pubblicitari, ritenuti adeguati dallo stesso, nonché tutte le operazioni che riterrà efficaci all’individuazione del “giusto” acquirente;
b) compiere accurate operazioni di geomarketing, promuovendo la strategia di vendita più appropriata alle caratteristiche del natante e al mercato di riferimento;
c) accompagnare i potenziali acquirenti a visitare l’unità navale;
d) fornire a richiesta del “Venditore” informazioni sull’attività di mediazione effettuata;
e) non richiedere un prezzo di vendita inferiore a quello stabilito;
f) attenersi agli obblighi e responsabilità di cui agli artt. 1759 c.c. e 1760 c.c.
PER CHI COMPRA: Con l’accettazione dell’ incarico di mediazione conferitogli dall’acquirente il “Mediatore” si obbliga a:
a) ricercare nel mercato nazionale ed internazionale un’unità perfettamente compatibile alle esigenze rappresentate dall’acquirente;
b) compiere un’adeguata stima delle offerte sul mercato;
c) curare i rapporti tra l’acquirente ed i potenziali venditori, favorendo i contatti con ogni supporto materiale e tecnologico;
d) accompagnare l’acquirente a visitare le unità potenzialmente rispondenti alla richiesta;
e) favorire una trattativa aperta e ragionevole, senza alcun diverso intento speculativo.
f) attenersi agli obblighi e responsabilità di cui agli artt. 1759 c.c. e 1760 c.c.